Art. 6.
(Formazione del bilancio).

      1. In sede di formulazione degli schemi dei rispettivi stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di base, gli obiettivi e i programmi di ciascun dicastero, corredandoli di tutte le informazioni

 

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necessarie ai fini della determinazione del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9. Successivamente il Ministro dell'economia e delle finanze valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole poste di bilancio. Nella stessa sede esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Espletate le procedure previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze predispone il disegno di legge del bilancio annuale di previsione.